I. DENOMINAZIONE E SEDE

È istituita in Alcamo l’Associazione «Jacopone da Todi». Il funzionamento di detta associazione è regolato dal presente statuto.

Art. 2

II. FINALITÀ

L’associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza e la sensibilità intorno al patrimonio culturale sacro, con particolare riferimento alla musica e al teatro, nel loro aspetto storico-liturgico. Per il conseguimento di tali fini, l’associazione promuoverà tutte quelle attività che riterrà più opportune. Privilegierà, comunque, l’allestimento di rappresentazioni a carattere sacro e la riproposizione di musiche tratte dal patrimonio liturgico.

III. SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Chi intende essere ammesso tra i soci dovrà farne richiesta al presidente. I soci sono tenuti a rispettare le norme statutarie.

Art. 4

I soci sono tenuti a contribuire economicamente nella misura stabilita dal consiglio di gestione attraverso una quota sociale annua.

Art. 5

Il vincolo sociale cessa in seguito a violazione delle norme statutarie e/o regolamentari.

Art. 6

I soci si distinguono in:
a. soci fondatori (intervengono all’atto costitutivo della associazione);
b. soci promotori (partecipano attivamente allo studio e alla realizzazione dei lavori),
c. soci sostenitori (svolgono funzioni di sostegno e consulenza culturale, tecnica, economica, morale).

Art. 7

IV. PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:
a. dalle quote versate e dagli apporti dei soci; b. dalle riserve;
c. da elargizioni e contributi di enti o privati.

Art. 8

Il patrimonio dell’associazione è destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi del presente statuto.

Art. 9

L’esercizio sociale va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di gestione provvede alla compilazione del bilancio che dovrà essere reso pubblico entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio.

V. ORGANI SOCIALI

Art. 10

Gli organi sociali dell’associazione sono: a. L’assemblea dei soci;
b. il presidente dell’associazione;
c. il consiglio di gestione;

d. il comitato scientifico.

Art. 11

L’assemblea, validamente costituita dalla metà più uno dei soci, delibera a maggioranza sulle attività dell’associazione e sulla approvazione del bilancio; per la modifica dello statuto e dell’atto costitutivo, come pure per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, delibera con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci. L’assemblea elettiva, validamente costituita dai due terzi dei soci, provvede una volta all’anno alla elezione delle cariche sociali.

Art. 12

L’assemblea viene convocata, almeno una volta all’anno, dal presidente o dal consiglio di gestione, o da almeno un terzo dei soci.

Art. 13

Il presidente dell’associazione viene eletto dall’assemblea dei soci tra i soci promotori. Egli presiede l’assemblea ed il consiglio di gestione, ha la rappresentanza legale della associazione, può conferire procure o deleghe ed è membro di diritto del comitato scientifico.

Art. 14

Il presidente sceglie tra i soci il segretario; questi funge anche da tesoriere e provvede alla tenuta dei conti sociali.

Art. 15

Il consiglio di gestione è formato dal presidente dell’associazione, da due membri eletti dall’assemblea e dal segretario, il quale non ha diritto di voto. Amministra i fondi, programma ed organizza le attività della associazione; delibera a maggioranza ed è convocato dal presidente o da almeno due dei suoi membri,

Art. 16

Il comitato scientifico è formato dal presidente dell’associazione e da tre membri eletti dall’assemblea tra i soci promotori. Svolge attività di studio, propone e promuove tutte le iniziative dell’associazione. Tutti i suoi membri hanno pari diritti.

Art. 17

Il presidente, il segretario, il consiglio di gestione durano in carica un anno.

Art. 18

Tutte le cariche ricoperte in seno agli organi sociali si intendono onorifiche. Pertanto, coloro che ricoprono tali cariche non riceveranno alcun compenso per l’espletamento del loro ufficio.

VI. DISPOSIZIONI GENERALI E SCIOGLIMENTO

Art. 19

Il funzionamento tecnico-amministrativo della associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura del consiglio di gestione. Detto regolamento rappresenta l’insieme delle norme emanate e non può essere in contrasto con il presente statuto. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei vari delegati e responsabili di determinate mansioni, il trattamento economico di eventuali collaborazioni e quanto altro fosse ritenuto necessario per il regolare andamento della gestione sociale.

Art. 20

L’associazione si scioglie per le cause previste dalla legge. L’assemblea determina le modalità e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri. In caso di scioglimento e di liquidazione della associazione, quanto residuato sarà devoluto ad opere o istituzioni cattoliche, ovvero ad enti o istituzioni con finalità simili a quelli dell’associazione.

Art. 21

Per quanto non regolato dall’atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi speciali in materia.